2. Opere di modesta entità

Attenzione: il testo che segue potrebbe non essere più attuale, a causa dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, che a partire dal 18/04/2019 ha introdotto esplicitamente la categoria delle "Opere prive di rilevanza". Vedi per esempio pagina: Sblocca cantieri in Lombardia: aggiornamento e successivi aggiornamenti.

Si possono definire opere di modesta entità quelle che, pur interessando potenzialmente la pubblica incolumità nel caso di evento sismico, sono tali per cui, per dimensione e massa (piscine, locali interrati, piccole tettoie con coperture in acciaio o legno, ecc.), con semplici accorgimenti è possibile ridurre entro livelli trascurabili il rischio che ciò avvenga.

Per tali opere deve essere previsto il deposito sismico ai sensi dell’art. 93 DPR 380/2001 (e la conseguente autorizzazione in zona 2). È necessario, tra l’altro, allegare la relazione geologica e collaudare le opere. Tali opere, se realizzate mediante un “complesso di strutture” in cemento armato o metalliche, sono anche soggette al deposito ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001, a cura del costruttore.

L’auspicio è quello di poter creare una “corsia preferenziale”, sulla base di un opportuno elenco di opere che consenta di predisporre una documentazione minima finalizzata a un deposito e un’autorizzazione sismica di tipo semplificati (con “autorizzazione speditiva”), per gli adempimenti di cui agli artt. 93, 94 e 65 DPR 380/2001. Dovrebbero pur sempre rimanere al di fuori di questa tipologia le opere in classe d’uso III e IV (edifici rilevanti per le conseguenze del loro eventuale collasso ed edifici strategici per finalità di emergenza).

Ulteriore auspicio è quello di poter considerare che, in funzione della modesta importanza degli interventi in relazione al comportamento nel caso sismico, ai fini della caratterizzazione geotecnica del sottosuolo il progettista si avvalga di quanto previsto nel paragrafo 6.2.2 delle NTC 2018; conseguentemente, non si dovrebbe ritenere necessaria la redazione di un nuovo e specifico “modello geologico” a fini sismici, per il fatto che, secondo il paragrafo 6.2.1 NTC 2018, il modello geologico dovrebbe costituire “utile riferimento” per quello geotecnico e perché in ogni caso, il progetto dovrebbe illustrare la compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione (con riferimento al comportamento strutturale nel caso sismico), nonché la rappresentazione di indagini e prove preesistenti. In tal senso, in conclusione, si ritiene che la “obbligatorietà” di presentare la specifica relazione geologica e il corrispondente modulo 9, nel caso delle opere di modesta entità non dovrebbe “scattare” in modo automatico, ma dovrebbe essere valutata di volta in volta in funzione degli scenari indicati nello strumento di pianificazione territoriale comunale.

Tuttavia, attualmente, la modulistica necessaria è quella prevista dalla DGR 5001 e non rientra nelle competenze dell’autorità comunale la possibilità di modificarla: ogni ipotesi di miglioramento della procedura per le “opere di modesta entità” potrebbe rivelarsi inutile in assenza di una previsione regionale.

In ogni caso, visti gli scopi del presente documento, per le opere di modesta entità, è doveroso da parte del consulente strutturista non seguire schemi di controllo inutilmente complessi: l’esame rapido del progetto consente di capire immediatamente se il comportamento delle opere in condizione sismica può considerarsi adeguato ai livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche per le costruzioni. Così, ad esempio, per una piscina di modeste dimensioni, per valutare la bontà progettuale non sarà necessario verificare il soddisfacimento delle prescrizioni di dettaglio e dei formalismi previsti dalle norme, e non sarà necessario esaminare il modulo 12 o il fascicolo dei calcoli.


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