7. Strutture di stoccaggio ed immagazzinamento (scaffalature)

Le scaffalature differiscono dagli edifici per il tipo di impiego, il tipo dei carichi da sopportare, per le dimensioni geometriche e per gli elementi che le compongono. Tutte le tipologie di scaffalature presentano rischi per la sicurezza in condizioni di esercizio, in condizioni eccezionali ed in condizioni sismiche. La progettazione e realizzazione di nuove scaffalature metalliche industriali in zona sismica dovranno pertanto essere sempre realizzate con criteri antisismici secondo le indicazioni delle normative di riferimento e con i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2018 o da altre norme di settore. In nessun caso sarà possibile progettare e realizzare nuove scaffalature in zona sismica senza criteri antisismici.

Ciò premesso, in attesa di una regolamentazione più chiara (linee guida ministeriali), ai fini del presente documento, e indipendentemente dal metodo di calcolo (NTC, UNI/TS 11379, UNI EN 16681, FEMA, …), è possibile distinguere le seguenti tipologie di strutture di stoccaggio ed immagazzinamento (scaffalature):

  1. scaffalature che possono interferire con l’intero edificio di cui sono parte (perché sono parte stessa della struttura portante, o perché con il loro crollo potrebbero coinvolgere la struttura principale);
  2. scaffalature interne che oltre a svolgere la funzione primaria di magazzino, sono “inglobate” nella costruzione e contemplano anche la permanenza o il transito di persone (al loro interno);
  3. scaffalature non rientranti nelle precedenti tipologie, ma che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità nel caso di evento sismico (ad es. scaffalature con altezze maggiori di 3 o 4 metri).

Le opere di cui ai punti 1 e 2 sono da assoggettare alle procedure previste all’art. 93 del DPR 380, in quanto assimilabili a costruzioni; o comunque rientranti negli “elementi costruttivi senza funzione strutturale” (in quanto scaffalature “inglobate” stabilmente quali elementi “costitutivi” degli ambienti) regolati dalle norme tecniche per le costruzioni (7.2.3 NTC 2018) e quindi ricadenti nella lettura combinata degli artt. 83 e 93 DPR 380/2001. Quindi, per le tipologie indicate devono essere previsti il deposito sismico (e la conseguente autorizzazione in zona 2). È necessario, tra l’altro, allegare la relazione geologica (se influenti sulle strutture di fondazione) e collaudare le opere secondo l’art. 9 della LR 33/2015. Tali opere sono anche soggette al deposito ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001, a cura del costruttore in quanto, appunto, opere di tipo “definitivo”.

Per le opere di cui al punto 3, in assenza di chiare indicazioni normative, pur non assoggettabili al deposito sismico, dovrebbe essere prevista la consegna della relazione tecnica e degli elaborati grafici quali allegati alla pratica edilizia. È possibile sostenere la non assoggettabilità al deposito delle opere di cui al punto 3 dichiarando che “le opere non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della LR 33/2015 e dell’art. 93 del DPR 380/2001, in quanto non regolate dalle norme tecniche ai sensi dell’art. 83 del DPR 380/2001, perché non “inglobate” stabilmente quali elementi “costitutivi” degli ambienti della costruzione. Le opere non ricadono altresì nell’ambito di applicazione dell’art. 65 del DPR 380/2001, in quanto non costituite da strutture di tipo definitivo”.

È auspicabile un intervento del legislatore (nazionale) per definire chiaramente la classificazione di tali tipologie strutturali.


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Esempio di scaffalatura ricadente nel punto 2 dell'elenco