INTERVENTI SU ELEMENTI NON STRUTTURALI: È SEMPRE DOVUTA LA PRESENTAZIONE A FINI SISMICI?
di Gianluigi Maccabiani
di Gianluigi Maccabiani
25/07/2026
Per comprendere se e come gli elementi "non strutturali" rientrino nella disciplina sismica, è utile partire da due interventi edilizi formalmente simili:
Caso 1: la realizzazione di una parete divisoria alta 2,40 metri per separare due cantine al piano interrato di un edificio.
Caso 2: la costruzione di una parete divisoria alta 6 metri per separare due aree all'interno di un capannone industriale prefabbricato.
Dal punto di vista edilizio, entrambe le opere vengono considerate interventi su elementi "non strutturali". Tuttavia, dal punto di vista della sicurezza sismica, la differenza è sostanziale: la prima tramezza non presenta particolari criticità, mentre la parete di 6 metri possiede un’altezza tale da poter crollare o ribaltarsi durante una scossa di terremoto, richiedendo una specifica verifica di stabilità, oppure specifici accorgimenti progettuali (come l'uso di materiali leggeri, ecc.).
Occorre dunque effettuare una presentazione della pratica a fini sismici, oppure le opere possono essere eseguite senza alcun adempimento?
Quando le opere sugli elementi non strutturali fanno parte di un progetto più ampio, già soggetto a deposito o ad autorizzazione sismica, la gestione della pratica non presenta particolari dubbi interpretativi: tutta la documentazione inerente a tali elementi deve essere ricompresa all'interno della pratica strutturale principale.
Le modalità di rappresentazione all'interno del progetto variano in base al rischio tecnico dell'opera:
Per la parete da 2,40 metri, il progettista potrà ritenere sufficiente non sviluppare calcoli specifici né produrre elaborati grafici dedicati, vista la scarsa rilevanza sismica dell'elemento.
Per la parete da 6 metri, il progettista invece inserirà presumibilmente nel progetto una verifica della stabilità all'azione sismica e i relativi disegni esecutivi per la corretta realizzazione, oppure dimostrerà di aver previsto una parete con materiali leggeri, e ben ancorata, per evitare rischi nei confronti della pubblica inclumità.
In entrambi i casi si applicano le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), che sono cogenti per qualsiasi intervento in zona sismica, indipendentemente dalla procedura amministrativa adottata.
Le maggiori incertezze sorgono quando l'intervento riguarda esclusivamente elementi non strutturali all'interno di un edificio esistente.
In questa situazione non esiste una singola norma che dichiari in modo immediato cosa fare. Occorre quindi coordinare due livelli normativi distinti:
La disciplina sostanziale della sicurezza sismica (competenza dello Stato), che fissa i requisiti tecnici a tutela dell'incolumità pubblica e i prinicipi generali di presentazione dei progetti.
La disciplina procedimentale (competenza delle Regioni), che stabilisce le modalità di controllo e i modelli da trasmettere all'amministrazione locale.
La tesi sostenuta da chi scrive è che gli interventi su elementi non strutturali non sono esentati dalla disciplina sismica. Essi devono essere presentati all'organo competente tramite deposito sismico, autorizzazione sismica oppure tramite la procedura semplificata per gli interventi privi di rilevanza, prevista dalle regioni (in Lombardia, mediante l'Allegato F).
Nel 2019, l'art. 94-bis del Testo Unico dell'Edilizia ha riorganizzato tutti gli interventi sismici in tre sole categorie esaustive:
Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.
La legge non prevede una quarta categoria di opere "esenti" dalla disciplina sismica, fatta eccezione per le sole manutenzioni ordinarie (che per loro natura non possono in alcun modo costituire “costruzione” o “riparazione” o “sopraelevazione” ai sensi dell'art. 93). Il parametro fondamentale scelto dal legislatore nell'art. 94-bis non è la natura "strutturale" o "non strutturale" dell'opera, bensì la sua incidenza sulla pubblica incolumità.
Il decreto ministeriale di attuazione dell'art. 94-bis specifica che la categoria degli interventi "privi di rilevanza" comprende le opere che non incidono sull'assetto del territorio "in quanto prive di rilevanza strutturale o perché presentano parametri geometrici, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati".
Il Ministero colloca quindi esplicitamente gli interventi "privi di rilevanza strutturale" all'interno della terza categoria sismica, confermando che richiedono comunque un inquadramento amministrativo e la presentazione a fini sismici (nelle forme che le regioni sono delegate a stabilire).
Regione Lombardia ha recepito le direttive nazionali con la D.G.R. 4317/2021. Il punto 33 dell'Allegato C e il punto 2.2 dell'Allegato F, ricomprendono tra le opere "prive di rilevanza" per la pubblica incolumità anche gli interventi "privi di rilevanza strutturale".
Dal punto di vista operativo, la delibera regionale prevede l'obbligo di trasmettere per via telematica una dichiarazione asseverata del professionista mediante l'Allegato F (selezionando l'opzione "privo di rilevanza strutturale" al punto 2.2). La presenza di una modulistica e di una procedura telematica ufficiale dimostra che tali opere non sono estranee alla trasmissione e al controllo sismico.
Peraltro, nel testo dell'Allegato C del dispositivo regionale lombardo, che definisce appunto gli interventi privi di rilevanza, è indicato che: "Per i soli interventi, sopra indicati, comprendenti strutture, come definite nel D.P.R. 380/2001, e ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (ad oggi N.T.C. 2018, D.M. 17 gennaio 2018), gli elaborati progettuali inerenti alla pratica edilizia [...], dovranno ricomprendere una relazione di calcolo ed elaborati grafici esplicativi". Questa affermazione conferma che tra gli interventi privi di rilevanza potrebbero anche esserci interventi "non comprendenti strutture", per i quali non servono la relazione di calcolo e i disegni, ma per i quali va comunque predisposto l'Allegato F. [Nota 1].
Il paragrafo 7.2.3 delle NTC 2018 è interamente dedicato agli elementi non strutturali (tramezzature, tamponature, controsoffitti, impianti). L'esperienza dei terremoti dimostra che gran parte dei danni alle persone deriva dal crollo di pareti divisorie o dal distacco di elementi sospesi che costituiscono un pericolo reale e possono bloccare le vie di fuga. Inoltre, pareti interne rigide potrebbero alterare la risposta sismica globale dell'edificio. Per questo la norma impone di valutarne (in modo più o meno approfondito, e quando necessario) la stabilità.
L'esclusione a priori gli elementi "non strutturali" dalla disciplina sismica non può essere di certo una scelta del legislatore, il quale ogni volta che si tratta di pubblica incolumità appare spesso persino troppo cautelativo.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (per es. Corte di Cassazione Penale Sez. III, sent. 48005/2014, per la chiusura con tamponamento in mattoni forati di una veranda esistente in zona sismica) le disposizioni relative alle costruzioni in zona sismica hanno un ambito applicativo particolarmente ampio e si estendono a "tutte le opere la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, con l'unica esclusione degli interventi di semplice manutenzione ordinaria" (e abbiamo già ricordato il motivo per il quale le manutenzioni sono escluse a priori).
Caratteristiche come la precarietà dell'opera, i materiali usati o il fatto che non si tratti di opere appartenenti all’ossatura portante della costruzione, non bastano a escludere il percorso sismico della pratica e i controlli dell'amministrazione.
È opportuno precisare che la sentenza richiamata (così come molte altre) è anteriore all'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001; tuttavia, anziché essere superato dalla successiva riforma, il principio espresso dalla Corte appare perfettamente recepito nella nuova disciplina, che ha (di proposito) introdotto una classificazione degli interventi in funzione della loro rilevanza proprio nei riguardi della pubblica incolumità, in linea con l'orientamento della giurisprudenza e con i principi della norma sismica originaria, senza prevedere una generale esclusione degli interventi relativi agli elementi non strutturali. [Nota 2].
6) La distinzione tra elementi strutturali e non strutturali non è sempre univoca
La tesi secondo cui gli interventi sugli elementi non strutturali sarebbero automaticamente esclusi dalla disciplina sismica presuppone che la distinzione tra elementi strutturali e non strutturali sia sempre chiara e univoca. Nella pratica progettuale, tuttavia, ciò non accade.
Componenti quali orditure secondarie di copertura, pannelli sandwich o sistemi di facciata, pur non partecipando necessariamente alla stabilità globale dell'edificio, sono spesso chiamati a resistere e trasmettere azioni meccaniche, come il peso proprio, la neve o il vento. La loro qualificazione richiede quindi una valutazione tecnica e conferma come l'individuazione del corretto procedimento sismico non possa prescindere dal giudizio del progettista.
Quando un tecnico comunale esamina una CILA o una SCIA con una semplice pianta architettonica che rappresenta "i gialli e i rossi" di comparazione, e una semplice relazione tecnica descrittiva, egli non ha gli strumenti per capire se una parete da spostare sia un tramezzo di poca importanza per peso e altezza, o un divisorio pesante (e/o rigido) che richiede verifiche sismiche.
Il funzionario comunale deve essere messo nelle condizioni di poter istruire correttamente una pratica edilizia, senza dover ogni volta intraprendere un confronto epistolare con il cittadino e i suoi tecnici. In altre parole, quando il funzionario istruisce una pratica edilizia con modifiche anche minimali su un edificio esistente, non è messo in condizione di gestire l'assenza del deposito sismico senza che un Allegato F confermi l'ammissibilità di tale assenza.
Pretendere che il Comune compia una valutazione senza documentazione tecnica significherebbe trasferire all'amministrazione responsabilità che spettano al progettista. L'asseverazione del professionista (Allegato F, in Lombardia) non costituisce quindi un mero adempimento formale, ma rappresenta l'atto attraverso il quale viene certificato che l'intervento è stato valutato sotto il profilo della sicurezza sismica e correttamente ricondotto alla categoria procedimentale prevista dalla legge, e non richiede la presentazione del deposito sismico (o dell'istanza di autorizzazione). [Nota 3].
Una lettura coordinata di leggi nazionali, direttive ministeriali, NTC 2018, delibere della Regione Lombardia e giurisprudenza porta a ritenere che gli interventi sugli elementi non strutturali non siano esenti dalla disciplina delle costruzioni in zona sismica.
Il professionista abilitato ha la responsabilità di qualificare correttamente l'opera e di attivare la procedura corrispondente: autorizzazione, deposito oppure procedura semplificata per interventi privi di rilevanza. In Regione Lombardia, per gli interventi più semplici sugli elementi non strutturali, questo adempimento si traduce nella presentazione della dichiarazione asseverata (Allegato F), che garantisce la sicurezza dell'intervento e la piena regolarità della pratica edilizia, e che mette l'organo di controllo nelle condizioni di istruire la pratica edilizia con esito favorevole e immediato.
L'interpretazione fin qui proposta non è l'unica possibile. Esistono infatti almeno due obiezioni che, a prima vista, potrebbero indurre a ritenere che gli interventi riguardanti elementi non strutturali siano esclusi da qualsivoglia adempimento previsto dalla disciplina sismica. Entrambe meritano di essere esaminate, ma ricordiamoci che le interpretazioni delle norme "poco chiare" o "ambigue" devono essere coerenti con l'impianto normativo generale.
A giudizio di chi scrive, le due obiezioni possono essere confutate nel seguente modo.
L’obiezione più facile si fonda sulla rubrica dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, il cui titolo è: “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”. Secondo questa impostazione, il riferimento agli "interventi strutturali" sarebbe sufficiente a limitare l'ambito di applicazione della norma alle sole opere appartenenti all'ossatura portante della costruzione, escludendo quindi gli interventi riguardanti elementi non strutturali.
Confutazione: nel diritto vige il principio rubrica non est lex: il titolo di un articolo ha un valore puramente descrittivo e non limita il contenuto del testo di legge. La giurisprudenza civile e amministrativa richiama costantemente il principio rubrica non est lex, secondo il quale il contenuto normativo deve essere ricavato dal testo della disposizione e dalla sua interpretazione sistematica, non dal titolo attribuito all'articolo della legge. Il testo dell'art. 94-bis applica la classificazione in base alla pubblica incolumità, non alla presenza o assenza di elementi portanti. Un esempio analogo si trova nell'art. 65 dello stesso D.P.R. 380/2001, la cui rubrica cita ancora il cemento armato e l'acciaio, mentre il testo estende l'obbligo a tutti i materiali disciplinati dalle NTC.
Inoltre, il comma 1 dello stesso art. 94-bis richiama direttamente l'articolo 52: l'art. 52 recepisce esattamente l'art. 1 dell'originaria legge n. 64/1974 per le costruzioni in zona sismica, e prevede “[…] l’osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi [...]" senza distinzione alcuna tra elementi strutturali e non strutturali.
Un secondo argomento deriva dalla modulistica edilizia unificata approvata in sede di Conferenza Unificata. I modelli unificati per le sanatorie chiedono di distinguere tra interventi che hanno "rilevanza strutturale" e che non hanno "rilevanza strutturale", indirizzando verso le categorie sismiche solo i primi.
A giudizio di chi scrive, tale conclusione (riguardante le sanatorie) non appare tuttavia coerente con il restante impianto normativo che regola le costruzioni in zona sismica, e che è stato descritto in parte in questo articolo. Peraltro, come già richiamato, la distinzione tra elemento con o senza "rilevanza strutturale" non è sempre netta, e il legislatore avrebbe dovuto usare una terminologia più chiara (si rimanda a questo articolo: https://www.sismicainlombardia.it/approfondimenti/le-crepe-della-nuova-modulistica-edilizia#h.mxnkrbfmo2b6).
Possono dunque essere formulate alcune considerazioni.
La conformità riguarda l'intera opera: Gli articoli 34-bis e 36-bis del D.P.R. 380/2001 richiedono che, nell'ambito dei procedimenti di sanatoria, venga dimostrata la conformità delle opere anche rispetto alle norme tecniche vigenti al momento della loro realizzazione (e talvolta anche al momento di presentazione della domanda). Tale verifica non può ovviamente limitarsi alle sole strutture portanti, perché le norme tecniche disciplinano anche gli elementi non strutturali, imponendo, nei casi previsti, specifiche verifiche di sicurezza anche con rilevanza sismica.
L'ambiguità della "rilevanza strutturale": Se la si intende come assenza assoluta di interventi sulle parti strutturali, allora nella modulistica il legislatore avrebbe dovuto scrivere che l'intervento “non riguarda le parti strutturali della costruzione”; se, invece, si voleva introdurre un concetto di rilevanza relativa, la situazione diventa insostenibile, poiché manca qualsiasi criterio oggettivo di valutazione preventiva; è impossibile infatti valutare a priori la “rilevanza strutturale” (rispetto a cosa?) di un intervento in assenza di un criterio o di un elenco; in questa seconda accezione di rilevanza (relativa), ciascun professionista potrebbe intraprendere le strade più disparate, affermando che a suo giudizio la difformità non ha affatto rilevanza strutturale; e le stesse strade, ma al contrario, potrebbe intraprenderle il funzionario comunale.
La modulistica non prevale sulla legge: I modelli approvati in Conferenza Unificata costituiscono strumenti amministrativi destinati a semplificare la presentazione delle pratiche edilizie, ma non possiedono forza normativa e non possono introdurre deroghe o limitazioni rispetto alla disciplina stabilita dalla legge o dalle norme tecniche. Qualora emergesse un contrasto tra la modulistica e il quadro normativo di riferimento, dovrebbe naturalmente prevalere quest'ultimo.
Uso pratico dei termini: Nella prassi, l'espressione "rilevanza strutturale" viene frequentemente utilizzata in senso semplificato come sinonimo di "opera che richiede valutazioni di sicurezza statiche o sismiche". Se tali valutazioni sull'emento non strutturale sono necessarie, indipendentemente dalla sua appartenenza all’ossatura principale della costruzione, l'intervento può essere ricondotto a un deposito sismico vero e proprio, oppure tra le opere "prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" (come indicato nelle Linee Guida nazionali sopra citate, nonché al punto 33 dell'Allegato C e al punto 2.2 dell’Allegato F).
Il diritto vive anche di interpretazione. Quando il quadro normativo è chiaro, le soluzioni sono generalmente univoche; quando invece le disposizioni risultano ambigue, incomplete o tra loro non perfettamente coordinate, è inevitabile che possano svilupparsi letture differenti: però, le interpretazioni devono essere coerenti con l'impianto normativo e orientate (come più volte ribadito in giurisprudenza) alla tutela massima dell'incolumità.
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