RESPONSABILITA' DEL CONTROLLO DELLE PRATICHE SISMICHE IN LOMBARDIA

22/08/2018

Esaminatori... questa sentenza ci riguarda da vicino!

Terremoto dell'Aquila 2009: due ministeri ritenuti responsabili per i danni. Chi aveva l'obbligo di controllare il progetto e di vigilare sull'esecuzione non l'ha fatto: condannato l'organo di controllo a risarcire i danni.

Si sa che il DPR 380/2001 stabilisce precise responsabilità in carico agli organi di controllo individuati dalla legge, che nelle zone sismiche sono responsabili della gestione dei depositi delle pratiche (art. 93), dell'esame dei progetti finalizzato al rilascio delle autorizzazioni (art. 94) nelle zone ad alta e media sismicità, dell'esame dei progetti finalizzato al benestare per gli interventi di sopraelevazione (art. 90) in tute le zone sismiche, nonché della vigilanza sulle costruzioni in zona sismica con il fine di accertare se gli interventi edilizi procedono in conformità alle norme vigenti (art. 103).

La sentenza 732/2018 ( https://www.abruzzoweb.it/contenuti/terremoto-2009-due-ministeri-condannati-a-risarcire-i-figli-di-due-vittime/665394-302/ ) dice un sacco di cose ovvie. Ma a volte è utile ritrovarsi messe per iscritto anche le cose ovvie!

Forse la cosa interessante è che

la condanna riguarda non solo chi non ha controllato adeguatamente che il progetto fosse conforme alle norme tecniche vigenti, ma anche il fatto non aver vigilato nelle fasi di "esecuzione" delle opere.

Peraltro, questa cosa riguarda principalmente i comuni in zone 3 e 4, perché in Lombardia mentre il sopralluogo in zona 2 è obbligatorio, nelle zone 3 e 4 non lo è (DGR 5001/2016, allegato H).

In virtù della sentenza, però, si rimanda al paragrafo 2.9 dell'ebook, dove è proprio segnalata l'opportunità per i funzionari di svolgere comunque il sopralluogo:

"Nei comuni in zona 3 e 4, nel periodo massimo di sei mesi, il sorteggio è relativo agli interventi depositati nel periodo precedente e si concretizza nel controllo del progetto (che prevede le stesse modalità del controllo tecnico previste per l’autorizzazione) e mediante sopralluogo in cantiere per controllare che l’esecuzione sia sostanzialmente rispondente a quanto autorizzato. In tali comuni, il controllo sull’esecuzione è facoltativo; tuttavia, si deve considerare che i funzionari dell’ufficio tecnico comunale “sono tenuti” (DPR 380, art. 103) ad accertare che l’esecuzione degli interventi in tutte le zone sismiche proceda in base alle norme; è da ritenersi quindi che il controllo a campione nei comuni in zona 3 e 4, esteso anche all’esecuzione con il relativo sopralluogo in cantiere, nella misura minima di un sorteggio ogni sei mesi per ciascuna categoria, sia comunque da garantire a cura dell’organo di controllo, nel rispetto del Testo Unico dell’edilizia".

Cosa devono far quindi gli esaminatori? Gli esaminatori devono fare quello che c'è scritto nell'allegato F della DGR 5001 e in particolare devono verificare la completezza dei contenuti l'adeguatezza e la congruità delle ipotesi nei confronti delle NTC 2018. In sostanza bisogna valutare la conformità del progetto alle norme tecniche delle costruzioni nell'ambito della legge regionale e cioè per quanto riguarda il comportamento sismico della costruzione.

Le responsabilità sono quelle tipiche di un'attività professionale.

Chi esamina i progetti deve sempre dimostrare la diligenza del suo operato, e cioè di aver fatto tutto il possibile per valutare correttamente la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni.

Se fanno degli errori perché si fanno sfuggire determinati aspetti del calcolo sismico, rispondono professionalmente in base al danno o alle conseguenze del contenzioso che ne scaturisce.