ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SENZA AUTORIZZAZIONE SISMICA

26/09/2018

Secondo l’articolo 80 del DPR 380/2001, nel caso di interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 78), è previsto (per i comuni in zona 2) che “fermo restando l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità a norma dell’articolo 94, l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 78 [eliminazione barriere architettoniche], da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, […] non è soggetta alla autorizzazione di cui all’articolo 94. L’esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate”.

Pertanto, nel caso di interventi che riguardano l’abbattimento di barriere architettoniche è possibile selezionare la casella opzionale “art. 80” presente nel modulo 1 (“La presente comunicazione di deposito ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 80 del DPR 380/2001”) e iniziare i lavori senza che sia rilasciata l’autorizzazione sismica prevista per i comuni in zona 2. L’articolo 80 del DPR 380/2001, infatti, non rientra fra quelli le cui funzioni sono state delegate ai comuni dalla legge regionale (LR 33/2015, art. 2, comma 1). L’art. 8 della legge regionale non specifica tale caso particolare; tuttavia, anche l’art. 94 non prevede tale richiamo.

Bisogna comunque ricordare che tale facoltà non è applicabile nel caso di progetti di opere pubbliche o private aperte al pubblico. L’articolo 80 del DPR 380/2001, che consente di evitare l’autorizzazione sismica, si colloca infatti nella “sezione I”, intitolata “Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”; mentre la “sezione II” inizia a partire dall’art. 82 e si intitola “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico”.

Il consulente strutturista esaminatore del contenuto tecnico dei progetti dovrebbe fare in modo che i funzionari del SUE recepiscano le modalità sopra indicate.