IL "SALVA-CASA" PER GLI STRUTTURISTI: LA "SANATORIA SISMICA" È LEGGE 

di Gianluigi Maccabiani

09/08/2024

Con la Conversione in legge (L. 105/2024) del Decreto Salva-casa (D.L. 69/2024) è stato confermato il nuovo approccio per la regolarizzazione degli interventi riguardanti la sicurezza strutturale e antisismica eseguiti in difformità. 

Dal punto di vista edilizio le difformità sono classificabili in tre diversi casi, di importanza crescente:

1) Difformità entro le tolleranze (art. 34-bis).
2) Parziali difformità e variazioni essenziali (art. 36-bis).
3) Difformità per abusi gravi (art. 36).

E gli strutturisti dovranno operare di conseguenza... Ecco perché ho preparato tre tabelle corrispondenti ai tre casi indicati.

La novità di maggior rilievo rispetto al passato consiste nel fatto che per le difformità più ricorrenti (quelle dei punti 1 e 2) il legislatore ha abbandonato il concetto della “doppia conformità”, come meglio specificato di seguito.

Il provvedimento finale è leggibile con assoluta chiarezza sul portale normattiva, dove le parti modificate del D.P.R. 380 sono evidenziate.

Molte sono ancora le lacune normative, che si tramuteranno nelle consuete incertezze applicative nei diversi comuni del territorio. In coda all’articolo ho riportato le principali criticità non superate.

La mia personale interpretazione del Salva-casa - Procedure operative

Di seguito riporto tre tabelle (scaricabili in formato pdf) con proposte di procedure operative per l’applicazione concreta delle nuove regole da parte degli strutturisti.

Scrivetemi qui maccabiani@tecnolabingegneria.it per correggere gli errori di interpretazione.


tab01 - rev01.pdf
tab02 - rev01.pdf
tab03 - rev01.pdf

Le criticità non risolte a seguito della conversione in legge

Nota: le tabelle di cui sopra contengono già le ipotesi di risoluzione delle criticità significative.

In sintesi, i problemi applicativi e le incertezze che permangono per la “sanatoria strutturale” sono tantissimi. A giudizio di chi scrive, le criticità principali sono le seguenti:


Nota [1]

Il collaudo è anche un requisito previsto dalle norme tecniche, e non soltanto un atto amministrativo: per esempio, nelle "Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato" di cui al Regio Decreto n. 2229 del 16/11/1939, erano previste specifiche operazioni tecniche, che si dovevano concludere con il rilascio di certificato di collaudo da parte di un ingegnere "di riconosciuta competenza", iscritto all'albo; anche nelle "Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica" di cui al D.M. 30/05/1972, erano previsti specifi compiti tecnici per il collaudatore designato. Nella norma "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", di cui alla Legge n. 1684 del 25/11/1962, era previsto un controllo tecnico per il rilascio del necessario "certificato di rispondenza", sostituito poi sempre dal certificato di collaudo statico; nelle "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura", di cui al D.M. 20/11/1987, era previsto un insieme di specifici accertamenti tecnici, e la produzione del certificato di collaudo statico, a cura del collaudatore designato, appunto.

Nota [2]

Le norme nazionali non sono ben coordinate tra loro, ma il collaudo statico è sempre necessario: Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Adunanza del 14 dicembre 2010: "Il collaudo statico è inteso quale attività di accertamento tecnico specialistico per la verifica della sicurezza strutturale [...]. In merito la Sezione ritiene che, pur in assenza di una norma di rango primario che estenda a tutte le strutture indipendentemente dal materiale impiegato le procedure previste dall'art. 7 della Legge 1086/71 e dall'art. 67 del DPR 380/01 in relazione alle strutture portanti realizzate in calcestruzzo armato semplice e precompresso o in acciaio, le procedure predette, possano essere utilmente adottate anche in relazione a tutte le strutture con qualsiasi materiale realizzate. Resta in ogni caso obbligatoria l'esecuzione del collaudo statico di tutte le strutture portanti diverse da quelle nomiate dalla Legge 1086/71, ancorché attuato con modalità diverse".

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