DECRETO SEMPLIFICAZIONI: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

18/09/2020

Con la conversione in legge (L. 120/2020) del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sono state introdotte importanti novità riguardanti anche la disciplina delle costruzioni in zona sismica e le procedure da seguire per alcune tipologie di lavori pubblici, in vigore dal 15 settembre 2020.

In particolare, è ora previsto che le autorizzazioni sismiche di cui agli artt. 94 e 94-bis del DPR 380/2001 siano rilasciate entro 30 giorni (anziché entro 60), e che decorso tale termine si possa formare il "silenzio assenso".

Inoltre, per quanto riguarda alcune tipologie di opere pubbliche, la modifica al decreto legge 136/2004 (convertito, con legge 186/2004) prevede che ora (art. 5, comma 2-ter):

"[...] al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 [ai fini della validazione] del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 [...]". 

E soprattutto, per tali tipologie di opere pubbliche, le nuove disposizioni prevedono che ora:

"[...] L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo [ai fini della validazione] esclude l’applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 [denuncia del costruttore], al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 [depositi e autorizzazioni sismiche], e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [depositi e autorizzazioni sismiche] [...]".

In sostanza, per i lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, non sono più previste le procedure di presentazione dei progetti, se non quanto già previsto dal codice dei contratti. Restano ferme le attività di vigilanza sulle realizzazioni in ciascun comune.

In ogni caso, per le opere pubbliche di interesse statale o comunque finanziate per almeno il 50% dallo Stato, rimane l'incombenza seguente:

[...] I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6 [Relazione a strutture ultimate], ove applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter [Collaudo], del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [...].